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Misure per lavoratori e datori di lavoro

Si informa che il Decreto Legge n.9/2020, agli articoli 13 e seguenti, ha individuato la cassa integrazione quale strumento a sostegno dei lavoratori residenti nei comuni ricompresi nell’allegato 1 al DPCM 01/03/2020 (fra i quali rientra Castiglione d'Adda).
All’art. 16 è disciplinata l’indennità per i collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, commisurata ad euro 500 mensili per un massimo di 3 mensilità.
Maggiori e più dettagliate informazioni sono reperibili consultando il testo completo del Decreto Legge, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.53 del 02/03/2020; a tal fine è possibile accedere al testo dal seguente link:
Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9


Posizione dei lavoratori dipendenti e autonomi della Zona Rossa

L’art.1 comma 1 lettera “m” del DPCM 01/03/2020 dispone la “sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da uno dei comuni di cui all'allegato 1.” Tra i predetti Comuni rientra anche Castiglione d'Adda.

A tal proposito si rendono note alcune misure contenute nel decreto legge in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28/02/2020 (fonte: comunicato stampa del Governo sul Consiglio dei Ministri).
- cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati (il ricorso alla cassa integrazione è esteso ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale – FIS);
- possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e sostituzione con Cassa integrazione ordinaria;
cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi;
 - indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria – AGO) domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata alla effettiva durata della sospensione dell’attività.

Notizie più dettagliate potranno essere fornite non appena il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (https://www.gazzettaufficiale.it/).