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IN RIFERIMENTO ALLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATESI NELLA GIORNATA DEL 22 NOVEMBRE 2022 PER LE QUALI È STATO DICHIARATO LO “STATO DI EMERGENZA REGIONALE” CON DPGR N. 107 DEL 22 NOVEMBRE 2022

 

CENSIMENTO DANNI
“Specifiche tecniche per la compilazione”

Il Consigliere Delegato Il Sindaco - Enrico Bonato Omar Barbierato

In riferimento alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi ad Adria (RO) nella giornata del 22 novembre 2022, per le quali è stato dichiarato lo “stato di emergenza regionale” con DPGR n. 107 del 22 novembre 2022, ed a seguito dell’emissione della nota prot. n. 546965 in data 25/11/2022 è avviato il “Censimento speditivo per i danni al patrimonio pubblico e per i danni al patrimonio privato e delle attività produttive”.
Le sopraccitate ricognizioni delle spese e dei danni non riferite agli enti pubblici, dovranno effettuarsi mediante l’apposita documentazione allegata:


- Mod. SCHEDA B Danni al patrimonio privato;
- Mod. SCHEDA C Danni Attività Economiche Produttive


Le schede B e C vanno compilate e sottoscritte dal cittadino che abbia subito danni ai beni di proprietà che abbiano un nesso causale con le eccezionali avversità atmosferiche di cui al DPGR sopra richiamato e dovranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Adria (RO), sito in C.so Vittorio Emanuele II°, piano 3° oppure, trasmesse tramite PEC all’indirizzo:


protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it


entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 08/12/2022


Successivamente l’Amministrazione comunale avrà cura di comunicare, alla Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, i danni occorsi acquisiti con le schede B e C.


SCHEDA B – Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato
La scheda B va compilata e sottoscritta dal cittadino che abbia subito danni ai beni di proprietà che abbiano un nesso causale con le eccezionali avversità atmosferiche di cui al DPGR sopra richiamato.
La ricognizione in parola comprende il fabbisogno per gli interventi strutturali più urgenti finalizzati al ripristino dei beni immobili privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d’uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e gli eventi calamitosi di cui alla dichiarazione dello Stato di Emergenza regionale. La stima del fabbisogno per il ripristino privato in parola va effettuata considerando i soli danni alle parti strettamente connesse con la fruibilità dell’opera quali:


▪ elementi strutturali e parti comuni;
▪ coperture;
▪ impianti;
▪ infissi;
▪ finiture.

Per i beni immobili danneggiati, l’entità del danno dichiarabile è limitata al solo ripristino della loro funzionalità. Al riguardo si precisa che sono risarcibili e quindi censibili, i soli danni subiti dalla struttura principale e vanno pertanto esclusi i danni agli elementi decorativi, superfetazioni quali tende o pompeiane, arredo a verde e recinzioni e agli elementi tecnologici.
In particolare, l’attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l’intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.
La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni sopraccitati, avviene con autocertificazione della stima del danno.
In caso di immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o beneficiario.
In caso di condomini le singole segnalazioni, unitamente a quella relativa alle parti comuni, sono raccolte dall’Amministratore del Condominio e inviate da questi al solo Comune territorialmente competente in un unico fascicolo, corredato da una nota di sintesi sul numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sul relativo fabbisogno necessario per l’intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni dell’edificio.
Per quanto riguarda i danni ai beni mobili registrati, si evidenzia che l’entità del danno dichiarabile è limitata al solo ripristino della funzionalità del bene, indicando, inoltre, la misura del risarcimento riconosciuto dall’assicurazione. Per esempio, relativamente ai danni subiti dagli autoveicoli a causa di una forte grandinata, sono rendicontabili esclusivamente i danni subiti dalla rottura del parabrezza, lunotto posteriore e vetri laterali oltre alla fanaleria che, per legge, renderebbero il veicolo non idoneo alla circolazione. Non sono quindi dichiarabili i meri danni estetici.
Nella stima dovranno essere utilizzati come parametri di riferimento economico il prezziario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prezziari ufficiali di riferimento.
Si precisa che le segnalazioni contenute nelle Schede B sono prodotte ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino dei danni subiti dal patrimonio privato e le stesse non costituiscono riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

SCHEDA C – Ricognizione dei subiti dalle attività economiche e produttive

La scheda C va compilata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante di impresa e/o attività commerciale che abbiano subito danni strettamente connessi agli eventi calamitosi oggetto della dichiarazione dello Stato di Emergenza regionale.
La ricognizione in parola comprende il:
1. fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, impianti, macchinari e attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti gli eventi;
2. prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al 1° punto dell’elenco precedente avviene con autocertificazione della stima del danno.
Per i beni immobili danneggiati, l’entità del danno dichiarabile è limitata al solo ripristino della loro funzionalità. Al riguardo si precisa che sono risarcibili e quindi censibili, i soli danni subiti dalla struttura principale e vanno pertanto esclusi i danni agli elementi decorativi, superfetazioni quali tende o pompeiane, arredo a verde e recinzioni e agli elementi tecnologici.
In caso di attività esercitate in immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o detentore ad altro titolo.
In caso di attività economiche/produttive ubicate in condomini le singole segnalazioni sono raccolte dall’Amministratore del Condominio e inviate da questi al solo Comune territorialmente competente in un unico fascicolo. Alla nota di trasmissione l’Amministratore del Condominio allega analoga segnalazione per la parte comune condominiale.
Nella stima dovranno essere utilizzati come parametri di riferimento economico il prezziario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prezziari ufficiali di riferimento.
Si precisa che le segnalazioni contenute nelle Schede C sono prodotte ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e le stesse non costituiscono riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.