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ORDINANZA DEL SINDACO N. 11 DEL 15-06-2024

Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi sul territorio comunale. Anno 2024.Si informano i cittadini che è entrata in vigore l'ordinanza del sindaco finalizzata alla prevenzione degli incendi che impone il divieto, dal 15 giugno 2024 al 15 ottobre 2024, di accendere fuochi in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali, Statali ricadenti sul territorio comunale. 

Con tale provvedimento il Sindaco ORDINA:

  • Disposizioni per gli Enti di gestione di Infrastrutture e servizi: alle società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo - in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 75, c. 14, del Regolamento regionale 3/2017 - alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli incendi;
  • Aree di interfaccia urbano-rurale - Attività turistiche e ricettive: ai proprietari di zone di interfaccia urbano-rurale, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e di provvedere la ripulitura dell’area circostante l’insediamento - per un raggio di almeno metri venti - mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva, rovi e necromassa, e l’eliminazione di tutte le fonti di possibile innesco, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali di cui all’art. 75 c.15 del Regolamento n.3 /2017 e ss.mm.ii;
  • Gestione dei terreni incolti e al riposo e divieto di bruciatura della vegetazione spontanea: ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, di realizzare fasce protettive o precese prive di residui di vegetazione - di larghezza non inferiore a 5 metri - lungo tutto il perimetro del proprio fondo, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
  • Obbligo di realizzazione delle fasce protettive dei campi coltivati e divieti di abbruciatura delle stoppie e dei residui vegetali: ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva arata sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno metri cinque e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
  • Attività ad alto rischio esplosivo: ai proprietari di attività ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), ubicate nelle aree rientranti nella definizione di cui all’art. 2 della L. n. 353/2000, di comunicare al Comune i riferimenti della propria sede e di quelle periferiche nonché i riferimenti e recapiti del responsabile dell’attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne;
  • Aree boscate: ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

VIGILANZA E SANZIONI: Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia urbano- rurale, perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

Per il contrasto al fenomeno degli incendi è fondamentale la collaborazione dei cittadini: chiunque avvisti un incendio, deve darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo della Comunità Montana Alta Irpinia, alla Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Aquilonia o dei Carabinieri Forestali di Lacedonia, o alla Protezione Civile, fornendo quante più indicazioni possibili per la sua localizzazione, ai seguenti numeri telefonici:

  • Vigili del Fuoco 115
  • Pronto Interventi Regione Campania Servizio Antincendio Boschivoi 1515
  • Polizia Municipale 082783004
  • Carabinieri di Aquilonia 082783055 - 112 
  • Carabinieri Forestali di Lacedonia 082785213
  • Polizia di Stato 113
  • Sindaco Antonio Caputo 3289279595

L'ordinanza integrale è consultabile sull’Albo pretorio del Comune di Aquilonia, al link: https://www.halleyweb.com/c064004/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=2801